Prelazione agraria

Riscatto agrario e pagamento del prezzo

Cass., Sez. III civ., 08.04.2022, n. 11491

La Corte di Cassazione, nel confermare un proprio radicato orientamento, ritiene che, passata in giudicato la sentenza che accoglie la domanda di riscatto ex art. 8 l. 590/1965 e art. 7 l. 817/1971, l’effetto traslativo del diritto di proprietà del fondo rustico in favore del retraente si perfeziona solo con il pagamento del prezzo previsto nel contratto di compravendita, stipulato in spregio al diritto di prelazione agraria. Qualora il terzo acquirente riscattato rifiuti di ricevere la prestazione, il riscattante deve provvedere al versamento del prezzo nelle forme dell’offerta reale ex art. 1208 c.c. Irrilevante ai fini del perfezionarsi della fattispecie traslativa è l’eventuale offerta informale, inidonea ad estinguere l’obbligazione, ma solo ad evitare gli effetti della c.d. mora debendi.

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