IMU AGRICOLA
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Scritto da: Avv. Riccardo Martinoli
Il 16 giugno scade la prima rata dell’imposta municipale unica.
Tale imposta è dovuta in favore delle amministrazioni comunali anche per i terreni e fabbricati agricoli, tuttavia per gli addetti al settore agricolo sono previste importanti esenzioni.
TERRENI
- TERRENI AGRICOLI
I terreni agricoli sono soggetti a due ordini di esenzioni:
ESENZIONE OGGETTIVA:
riguardante l’ubicazione dei terreni indipendentemente dal fatto che il proprietario sia o meno un agricoltore.
Sono esenti dal pagamento dell’IMU:
- tutti i terreni agricoli situati nelle zone montane (come individuate dall’art. 15, legge n. 984 del 1977, nonché dai criteri della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 1993) ovvero che si trovino in aree svantaggiate;
- ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge n. 448 del 2001;
- ad immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
ESENZIONE SOGGETTIVA:
esenzione prevista in favore di chi si dedica professionalmente all’agricoltura e sia proprietario del terreno agricolo coltivato.
Ai fini dell’esenzione è necessario che possesso e conduzione del terreno coincidano dal punto di vista soggettivo.
Se il coltivatore diretto/IAP concede a terzi in affitto la conduzione del fondo, il concedente sarà tenuto al pagamento dell’imposta.
La stessa esenzione è prevista anche per le società agricole.
L’esenzione si applica anche ai coltivatori diretti o IAP titolari di pensione, erogata dagli enti previdenziali, purché continuino a svolgere attività agricola (art. 78-bis, DL n. 104 del 2020).
Esclusi risultano gli agricoltori c.d. hobbisti o part-time che posseggano terreni in aree non svantaggiate o montane.
Caso particolare: proprietario del fondo è agricoltore (coltivatore diretto o IAP) concede in affitto detto fondo alla società agricola (s.s.a o altra società di persone) di cui è socio, può beneficiare dell’esenzione IMU? Sì, anche se non vi è coincidenza soggettiva fra il soggetto possessore (agricoltore) e quello coltivatore, il proprietario non sarà tenuto al versamento dell’IMU ai sensi dell’art. 9 Dlg. n. 228 del 2001, secondo cui: “ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche […]”.
Con nota (protocollo n. 20535 del 2016) del 23 maggio 2016 il MEF ha specificato che la previsione dell’esenzione IMU si applica anche alle società agricole di capitali e consortili, nel rispetto della disciplina sulle società in agricoltura (D.lgs. 99/2004). Previsione confermata dall’art. 16 – ter, DL n. 34 del 2019.
- TERRENI NON AGRICOLI posseduti da coltivatori diretti o IAP
La legge di bilancio 2020 (legge n. 169 del 2019) ha previsto l’esenzione dall’imposta municipale unica:
- per i terreni diversi da quelli agricoli (edificabili, a destinazione industriale ecc.) posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, regolarmente iscritti alla gestione previdenziale agricola, che li destinino effettivamente all’attività agro – zootecnica. Anche in questa ipotesi, ai fini dell’esenzione, è necessaria la coincidenza fra soggetto coltivatore e possessore dei terreni.
FABBRICATI RURALI STRUMENTALI
Categoria di fabbricati (individuata a livello catastale con la sigla D/10) individuati ex art. 9, comma 3-bis, DL 557/1993 convertito con legge n. 113 del 1994 caratterizzati da una funzione produttiva connessa a quella agricola.
Questi fabbricati sono soggetti a IMU ad aliquota massima 1 per mille che può essere ridotta o azzerata dal Comune solo con espressa deliberazione.
La base di imponibile su cui si applica l’aliquota indicata (1 per mille, ovvero quella inferiore deliberata dal comune) è determinata dalla rendita catastale a cui si applica una rivalutazione fissa del 5% ed un moltiplicatore pari a 65.