Imprenditore agricolo e Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

Il 15 luglio – dopo una lunga serie di rinvii dovuti, anche, alla situazione pandemica – è entrato in vigore il D.lgs. n. 14 del 2019 (da ultimo modificato con il D.lgs. n. 83 del 2022), altrimenti noto come Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che prevede l’assoggettabilità anche dell’impresa agricola alle procedure concorsuali, già prevista ai sensi del combinato disposto dagli artt. 2, 11 e 17, D.L. n. 118 del 2021 (recante modifiche al D.lgs.  14/2019).

L’inserimento dell’imprenditore agricolo fra i soggetti passibili di assoggettamento alle procedure concorsuali costituisce un’importante novità per la disciplina dell’impresa agraria, tradizionalmente esclusa dalle procedure avverso l’insolvenza previste dalla legge fallimentare.

Ancorché con una limitata rilevanza pratica, l’impresa agricola poteva avvantaggiarsi alle procedure di sovraindebitamento secondo il disposto della Legge n. 3 del 2012, oltre che alle procedure di ristrutturazione del debito e della transazione fiscale per le imprese agricole (art. 23, D.L. n. 98 del 2011, convertito dalla Legge n. 111 del 2011).

Già l’art. 1 del riformato D.lgs. n. 14 del 2019 estende l’ambito di applicazione del Codice della crisi anche all’impresa che svolge attività agricola, in forma individuale o associata.

Ai sensi dell’art. 12 (già art. 2 del D.L. 118/2021), l’imprenditore agricolo, al pari di quello commerciale, che si trovi in stato di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne renda probabile la crisi o l’insolvenza può richiedere l’ammissione alla procedura di composizione negoziata della crisi.

La procedura di composizione negoziata ha carattere volontario e prevede l’istanza, da parte dell’imprenditore interessato, per la nomina di un esperto facilitatore, terzo ed indipendente. L’esperto non subentra nella gestione imprenditoriale dell’azienda, che resta in capo esclusivamente all’imprenditore. Infatti, lo stesso ha essenzialmente il compito di favorire le trattative con i creditori ed altri soggetti interessati, al fine di risolvere lo squilibrio patrimoniale o economico-finanziario dell’impresa. L’esperto viene nominato da una speciale commissione istituita presso le Camere di commercio. All’istanza per la nomina l’imprenditore richiedente deve allegare i documenti e le relazioni di cui all’art. 17. Nella medesima istanza, o anche successivamente, l’imprenditore può richiedere, ex art. 18, la concessione di misure di protezione del patrimonio che dovranno essere confermate dal tribunale competente per territorio.

Secondo gli art. 23 e 25 sexies, anche l’imprenditore agricolo può avere accesso al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, qualora l’esperto dichiari nella relazione finale che le trattative non abbiano avuto esito positivo.

Una disciplina speciale e semplificata è prevista per le c.d. “imprese sotto soglia”, ex art 25 quater, fra cui rientra anche l’impresa agricola purché presenti congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad € 500.000.

Gli artt. 57 e ss. prevedono che l’imprenditore agricolo possa stipulare accordi di ristrutturazione, convenzione di moratoria e accordi su crediti tributari e contributivi al fine di far fronte alla situazione di crisi dell’impresa.

Per espressa previsione degli artt. 2 e 74 del Codice, l’impresa agricola può accedere alla procedura di concordato minore per far fronte alla situazione di sovraindebitamento al fine di poter proseguire l’attività d’impresa. La proposta di concordato ha contenuto libero e indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma. La domanda è formulata tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente. La proposta di concordato dovrà essere approvata dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto ed omologata dal tribunale competente con sentenza, ove verranno disposte forme adeguate di pubblicità e, se necessario, la trascrizione del concordato.

Ancora, l’art. 268 dispone: il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell’articolo 27, comma 2, l’apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni. Stante la genericità del riferimento al debitore, anche l’imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento potrà accedere alla procedura di liquidazione controllata, che prevede la dismissione dei beni sulla base di un programma di liquidazione predisposto dal liquidatore, nominato dal tribunale con sentenza.

In un’ottica di continuità con la disciplina previgente, l’impresa agricola resta esclusa dalla procedura di liquidazione giudiziale a cui risultano assoggettati solo gli imprenditori commerciali. Allo stesso modo, non si applica all’imprenditore agricolo la disciplina del concordato preventivo di cui agli artt. 84 ss.

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